ARCHIVIO NORMATIVA
(13/10/2008) Emanato il nuovo D.P.R.S. di proroga per gli adempimenti di costituzione dei
nuovi AA.TT.OO. Rifiuti (GURS
VENERDÌ 19 SETTEMBRE 2008 - N. 43)
DECRETO PRESIDENZIALE 13 agosto 2008.
Proroga dei termini previsti dal decreto presidenziale 20 maggio 2008,
concernente nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per la
gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di
consorzio e messa in liquidazione delle attuali società d'ambito.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 febbraio 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto
della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha introdotto
l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 9 dello Statuto della Regione
siciliana, inserito nella sezione II del titolo I, così come sostituita
dall'art. 1, comma 1, lett. F), della citata legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, in base ai quali il Presidente della Regione è eletto a suffragio
universale e che il Presidente eletto nomina e revoca gli Assessori;
Visto il capitolo 7 del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con
ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, il quale stabilisce che
gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti in
Sicilia sono 27, ne delimita i confini e ne stabilisce le competenze;
Visto l'art. 7 della legge regionale n. 19/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, che istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e ne
stabilisce le competenze;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che ai commi 1 e 2
dell'art. 200 prevede che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali e all'art. 201 ne
disciplina la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;
Visto il decreto presidenziale n. 127 del 20 maggio 2008 che, in attuazione
dell'art. 45 della legge regionale n. 2/2007, definisce la suddivisione in dieci
ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti e approva lo
schema di convenzione e lo schema di struttura interna;
Considerato che con il decreto presidenziale n. 127/2008 e la successiva
direttiva n. 22326/2008 sono stati fissati modalità e tempi per l'attuazione
dello stesso decreto presidenziale;
Atteso che, in adempimento al citato decreto, i consigli comunali hanno
l'obbligo di approvare lo schema di convenzione per la costituzione del
consorzio entro il 5 agosto 2008;
Preso atto che l'ANCI ha richiesto di differire il termine per l'approvazione
dello schema di convenzione da parte dei consigli comunali;
Preso atto che, nella seduta dell'Assemblea regionale n. 15 del 30 luglio 2008,
il Governo della Regione si è impegnato ad annullare la scadenza del 5 agosto
2008 per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dei consigli
comunali, al fine di consentire l'attuazione del percorso virtuoso previsto nel
decreto del Presidente della Regione n. 127/2008 e nella direttiva n. 22326/2008
dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
Decreta:
Articolo unico
- I consigli comunali dovranno procedere all'approvazione dello schema di
statuto del consorzio di cui al decreto presidenziale n. 127/2008 entro il 31
ottobre 2008;
- il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti dovrà convocare tutti
i sindaci dei comuni appartenenti all'A.T.O. per l'approvazione dello statuto
consortile che dovrà avvenire entro il 15 novembre 2008;
- i consigli comunali dovranno procedere all'approvazione dello statuto
consortile entro il 30 novembre 2008;
- la costituzione del consorzio e l'elezione del consiglio di amministrazione
del consorzio dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2008.
Restano ferme e valide le parti del decreto presidenziale n. 127/2008 non
modificate e non in contrasto con il presente decreto.
Dare mandato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di adottare tutti
gli atti conseguenziali.
Palermo, 13 agosto 2008.
(10/08/2008) Pubblicato sulla GURS il Bando avente per oggetto:
“Modalità per la richiesta di contributi in favore delle forme associative e di cooperazione, per l'anno 2008”
(10/08/2008) Pubblicato sulla GURS il Bando avente per oggetto:
“Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, per l'anno 2008”.
(10/08/2008) Pubblicato sulla GURS il Bando avente per oggetto:
“Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale, per l'anno 2008”.
(10/08/2008) Pubblicato sulla GURS il Bando avente per oggetto:
“Modalità per la richiesta di contributi in favore di comuni per l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere, per l'anno 2008”.
(10/08/08)
Pubblicata sulla GURS la CIRCOLARE 16 luglio 2008.
D.M. 8 aprile 2008 - Nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato.
(19/05/2008) Pubblicato sulla GURS il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali
E’ stato pubblicato sulla GURS n°20 – Suppl. Ord.- del 9/5/2008 il “Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali”, emanato in attuazione dell’art.26 della L.R. n°30 del 23/12/2000.
(27/03/08) Decreto sull'adeguamento dell'indennità agli Amministratori. (vedi PDF)
(01/03/08) Concessa nel Decreto “Milleproroghe” la proroga dei termini in materia di denunce al Catasto dei fabbricati non censiti ed ex rurali.
In sede di conversione in legge del DL n°248 del 31/12/2007 con la L.n°31 del 28/02/2008, sono stati prorogati i termini entro cui dovevano essere dichiarati all’Agenzia del Territorio i fabbricati non censiti e quelli che avevano perduto la condizione per essere considerati “rurali”.
Per i primi il termine ( 7 marzo 2008) è stato ora prorogato di sette mesi , mentre per i secondi quello del 23 marzo 2008 è stato trasferito al 31 ottobre 2008 .
(01/03/08) Previsto nel Decreto “Milleproroghe” il pagamento della TARSU nei confronti delle istituzioni scolastiche a carico del Ministero.
L’art. 33/bis del DL n°248 del 31/12/2007, come convertito nella L.n°31 del 28/02/2008 (c.d. Milleproroghe) ha disposto che il pagamento del servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti soli urbani svolto in favore delle istituzioni scolastiche statali sarà a carico del Ministero della Pubblica Istruzione che disporrà il relativo accreditamento in favore dei Comuni.
· (04/01/2008) Emanato il Decreto del Ministro dell’Interno di proroga dell’approvazione dei bilanci di previsione 2008
Emanato dal Ministero dell’Interno il Decreto che proroga al 31 Marzo 2008 il termine entro gli enti locali dovranno approvare i bilanci di previsione del 2008.
Il provvedimento è pubblicato sulla GURI n°302 del 31/12/2007
Ecco il testo:
Ministero dell'Interno - Decreto 20 dicembre 2007
Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di
previsione per l'anno 2008, non dispongono di dati certi in ordine ai
trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2008, che
disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;
Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20
dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008.
Roma, 20 dicembre 2007
· (04/01/2008) Approvata dall’ARS la Legge in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei deputati regionali
E’ stata approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana la Legge n°22 del 5/12/2007, pubblicata sulla GURS n°57 del 7/12/2007, che reca norme in materia di “ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali”.
· (04/01/2008) Disposizioni in favore delle autonomie locali nella legge di “Variazioni al Bilancio della Regione”
Con L.R. n°27 del 31/12/2007 pubblicata sulla GURS n°61 del 31/12/2007 ( ed entrata in vigore lo stesso giorno), sono state emanate le disposizioni che prevedono in favore degli enti locali siciliani di nuove assegnazioni, le autorizzazioni alla prosecuzione degli interventi dei soggetti LSU in servizio presso i vari enti per l’anno 2008.
· (04/01/2008) Definite le regole di utilizzo dei dati in materia di Catasto tramite lo scambio telematico.
Con Decreto dell’Agenzia del Territorio del 13/11/2007, sono state definite le regole tecnico-economiche per l’utilizzo per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni dei dati catastali. Salva e leggi --> Decreto 13 novembre 2007 - Allegato A - Allegato B - Comunicato stampa
· (04/01/2008) Nuova Delibera dell’Autority sulle garanzie nell’affidamento degli incarichi
Con determinazione n°6 dell’11/7/2007 l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici è intervenuta sull’argomento in oggetto.
Vedi il testo su: http://massimario.avlp.it
· (26/04/2007) Pubblicato il decreto sui criteri e parametri per il riparto dei fondi per le Autonomie Locali.
E’ stato pubblicato sulla GURS n°17 del 20 aprile u.s. il Decreto dell’Assessorato alle Autonomie Locali di determinazione dei criteri e dei parametri per il riparto del fondo delle autonomie locali per Comuni e Province per l’anno 2007.
Il decreto approva le deduzioni previste da diverse disposizioni di legge sul fondo complessivo di €.913.000.000,00 previsto dalla Finanziaria Regionale.
· (26/04/2007) Pubblicato il decreto sulla variazione percentuale da applicare sul fondo per le Autonomie Locali in favore dei Comuni per l’anno 2007.
E’ stato pubblicato sulla GURS n°17 del 20 aprile u.s. il Decreto dell’Assessorato alle Autonomie Locali sulla variazione percentuale da applicare sul fondo per le Autonomie Locali in favore dei Comuni per l’anno 2007.
Tenuto conto che gli indicatori per le variazioni percentuali previste da varie disposizioni di legge sono lo sforzo tariffario, lo sforzo fiscale, la capacità di riscossione, la propensione agli investimenti, il condono edilizio ed i flussi turistici, è stata determinata la citata variazione percentuale nel 2,50% delle risorse da ripartire e quindi in €.19.912.930,32.
· (26/04/2007) Attivati in Sicilia i “cantieri di servizi comunali” per l’anno 2007
E’ stato pubblicato sulla GURS n°17 del 20 Aprile u.s. il Decreto 10/04/2007 dell’Assessore al Lavoro, cher contiene direttive per l’attivazione e gestione dei “cantieri di servizi” di cui alla L.R. n°5/2005 in favore dei Comuni siciliani destinatari della “sperimentazione del reddito minimo d’inserimento”.
· Approvata la Legge di variazione di bilancio della Regione
(07/12/06) E’ stata pubblicata nella GURS n°56 del 7/12/2006 la L.R. 5/12/2006 n°22 “Variazioni al bilancio della Regione per l’anno 2006”.
Gli articoli che interessano gli enti locali sono i seguenti:
Art. 5.
Ripartizione risorse agli Enti locali per l'esercizio finanziario 2006
1. Limitatamente all'anno 2006 non si applica l'articolo 21, comma 15, della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nel testo modificato dall'articolo 7,
comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.
Art. 6.
Utilizzo somme non impegnate dalle società d'ambito
1. Per l'esercizio finanziario 2006, il riparto a consuntivo delle somme non
utilizzate, di cui all'articolo 21, comma 17, terzo periodo, della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuato con riferimento alle somme del
fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 21, comma 17, che alla data di
entrata in vigore della presente legge non risultano impegnate.
Art. 7.
Autorizzazione ai comuni in materia di variazioni di bilancio
1. In deroga all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i comuni sono autorizzati ad apportare le variazioni di bilancio,
conseguenti all'approvazione della presente legge, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della stessa e, comunque, entro il 31 dicembre 2006.
· Emanata la legge regionale che modifica le procedure di gara per gli appalti di ll.pp.
(07/12/06) E’ stata pubblicata sulla GURS n°56 del 7/12/2006 la legge
5 dicembre 2006, n. 23.
”Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici.
Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali.
Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione”.
· Notifiche atti Uffici Finanziari da parte dei Messi Comunali - Compensi
(03/11/06) Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 (pubblicato sulla GURI n°254 del 31/10/2006) sono stati aggiornati i compensi per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei Messi dei Comuni.
· Approvato dal Senato il D.L. n°223/06, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
( 27/07/06) E’ stato approvato dal Senato l’atto AS741 nella seduta del 26 luglio 2006, che prevedeva la conversione in legge, con le modifiche introdotte in un maxiemendamento, del c.d. “Decreto Bersani”. Parecchie sono le norme che interessano gli enti locali; dalle <Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale> (Art. 3), alle <Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane>(Art. 4), dagli <Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)> (Art. 5) agli <(Interventi per í1 potenziamento del servizio di taxi>( Art.6), dalle <(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati> (Art.7) alle <Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari> (Art.9), dalle <Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni> (Art.11) alle <Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale> (Art.12), dalle <Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza> (Art.13) alle <(Disposizioni sulla gestione del servizio idrico integrato> (Art.15).
Fra le altre innovazioni si ricordano quelle interessanti l’Integrazione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, la Famiglia e le Politiche Giovanili (art.18-19), la Riduzione del limite di spesa per studi ed incarichi di consulenze, convegni (art.27), il contenimento di spesa per commissioni, comitati ed altri organismi (art.29), la verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali (art.30), i contratti di collaborazioni (art.32), il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici (art.33).
Inoltre di evidenzia che il “Decreto Bersani”, così come modificato dal Senato in sede di conversione in legge, ha anche previsto < misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale (art.35), < Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione ed altre misure di carattere finanziario ed ICI> (art.37 e 39), che riguardano particolarmente l’autonomia impositiva dei Comuni.
AS 741
Articoli di interesse dei Comuni coordinati con le modifiche apportate dal Senato il 26 luglio 2006
D.L. 223/06 :
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TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
Art. 3
(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)
1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
g) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4
(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane)
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2 bis. E’ comunque consentito ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2 ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali e con il Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, volta a disciplinare in conformità al diritto comunitario:
a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento o di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6 bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.”
6 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è inserito il seguente:
“4.bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato.
Articolo 6
(Interventi per í1 potenziamento del servizio di taxi)
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;
d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».
Art. 7
(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati)
1. L’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 9
(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari)
1. All’art. 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti :
“2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle Regioni, delle Province e dei Comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinques. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestore del servizio di telefonia.”.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) effettuare, a richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.”.
Art. 11
(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 febbraio 1990, n. 300 e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12
(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione al altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori 18 mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
Art. 15
(Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato)
1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007”.
TITOLO II
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16
(Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale)
Art. 18
(Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile , del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo)
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’ articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19
(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità )
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche giovanili”, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Art. 21
(Spese di giustizia)
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario.
“6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e d’ingresso nel territorio dello Stato, e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza nel giudicato il contributo dovuto è di euro 250. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.”.
4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
5. All’art. 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente :
“1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.”
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 27
(Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)
1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”.
Art. 29
(Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi)
1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
e bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla presidenza del Consiglio dei Ministri.
2 bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
(Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali)
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell’Interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204 bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005.
Art. 32
(Contratti di collaborazione)
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.”.
Art. 33.
(Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici)
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34
(Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza)
Art. 34 quater
All’articolo 60 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 al comma 2 è aggiunto, infine il seguente periodo: “Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica”.
TITOLO III
Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
Art. 35
(Misure di contrasto dell’ evasione e dell’elusione fiscale)
…………………..
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.”
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) nell’allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.»
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
………………………………………………….
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
26 bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26 ter. Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426 bis, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati a titolo di prima e seconda rata entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quelli del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All’articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
"e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"»;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"»;
Art. 37.
(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario)
53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI di cui all’art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’art. 59 comma 1 lettera l) n. 1, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai Comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 39
(Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI)
1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.”.
(24/04/2006)
LEGGE 14 aprile 2006, n. 16.
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Oltre alla regolamentazione del processo di stabilizzazione del personale precario utilizzato negli enti locali, detta norma ha abrogato il comma 19 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che subordinava il trasferimento dei fondi regionali a Comuni e Province a certificazioni di qualità varie e per la cui abrogazione l’ASAEL aveva attivato delle iniziative.
· Prorogato al 31 Maggio il termine per i Bilanci.
(31/03/2006) E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006 il decreto del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2006 recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti locali”.
· Approvata dall’ARS la Finanziaria Regionale 2006
(20/01/2006) E’ stata varata dall’ARS nella seduta del 19/01 u.s. la Legge Finanziaria regionale 2006 ed il Bilancio della Regione. Il provvedimento contiene, fra l’altro, importanti disposizioni per gli enti locali siciliani, fra cui il finanziamento del Fondo per le Autonomie, che dovrà essere ripartito in favore dei bilanci degli enti.
· Approvata dall’ARS una legge in favore delle Associazioni degli Amministratori degli Enti Locali
(20/01/2006) Con la L.R. n°19 del 23/12/2005 l’ARS ha approvato alcune disposizioni in favore delle Associazioni degli Enti Locali e dei loro Amministratori, cui la Regione riconosce forme di incentivazione per le attività che le stesse andranno a svolgere in favore delle autonomie locali.
· Slitta il Catasto ai Comuni
(20/01/2006) E’ stato prorogato di un anno il passaggio del Catasto ai Comuni. Con un decreto legge del 22/12/2005 il Governo ha fatto slittare di un anno la data del 26/02/2006.
· Pubblicata sulla GURI n°302 del 29/12/2005 la “Legge Finanziaria 2006”
(10/01/2006) E’ stata pubblicata sulla GURI n°302 del 29/12/2005 - supplemento ordinario- la Legge Finanziaria 2006, che contiene anche tutte le disposizioni utili per la formazione dei bilanci degli enti locali per il corrente esercizio.
· Pubblicata sulla GURI la conversione in legge del D.L. n°203/2005 di accompagnamento della Finanziaria 2006.
(10/01/2006) E’ stata pubblicata sulla GURI n°281 del 02/12/2005 - supplemento ordinario- la Legge 2/12/2005 n°248 di conversione del D.L. 30/9/05 n°203, di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2006, che nell’ambito degli strumenti di “contrasto all’evasione fiscale” prevede la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale, riconoscendo loro “una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.”
· Approvato il D.L. fiscale di accompagnamento alla Finanziaria 2006
(10.12.2005) E’ stato approvato definitivamente dal Parlamento il D.L. n°203 del 30/9/2005, recante disposizioni contro l’evasione fiscale, chiamando i Comuni a partecipare all’attività di accertamento delle imposte sui redditi (Ire e Ires), l’Iva e le imposte di registro, ipotecarie, catastali e che ha destinato il 30% delle relative somme riscosse. Le forme di detta partecipazione saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
· L’ICI può essere richiesta sulle aree fabbricabili sulla sola previsione nel PRG
(10.12.2005) Sempre la legge di conversione del D.L. n°203/05 all’art.11-quaterdecies, coma 16^, intervenendo in sede di interpretazione autentica ( e quindi anche con effetto retroattivo),dispone che un’area è da considerarsi edificabile quando viene prevista tale dal Piano Regolatore Generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi (vedi piani di lottizzazione, piani particolareggiati, ecct). Ciò a chiusura di una serie di pronunce della suprema Corte di Cassazione ( vedi per ultima la n°21644 del 16/11/2004 e la n°21573 del 13/10/2004 ed in attesa di una decisione delle Sezioni Unite. Quindi ora i Comuni possono agire per accertare e liquidare le annualità pregresse in materia di tassazione dei terreni edificabili, anche se mancanti di strumenti hhttp://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/302/1.htmttp://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/302/1.hhttp://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/302/1.htmtm http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/302/1.htmattuativi.
· Pubblicata la nuova legge regionale sul rilascio delle concessioni dei beni demaniali.
(10.12.2005) E’ stata pubblicata sulla GURS n°52 del 2/12/2005 la legge regionale n°15 del 29/11/2005, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” (consultabile sul sito asael.pa.it)
· Pubblicata la nuova legge integrativa regionale in materia di appalti.
(10.12.2005) E’ stata pubblicata sulla GURS n°52 del 2/12/2005 la legge regionale n°16 del 29/11/2005, recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti” (consultabile sul sito asael.pa.it)
· Emanato il Decreto Legge collegato al DDL sulla Finanziaria 2006 per il contrasto all’evasione fiscale. Ruolo dei Comuni.
(10.10.05) Pubblicato sulla GURI n°230 del 3/10 u.s. il Decreto Legge n°203 del 30/09/05, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.
Importante evidenziare il contenuto dell’art.1 “Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale”, che chiama gli Enti a partecipare all’azione di accertamento dei tributi statali, dietro il compenso determinato dalla compartecipazione al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo.
· Approvato lo schema di convenzione per gli sportelli decentrati del Catasto.
(10.10.05) Con Decreto dell’Agenzia del Territorio del 6/9/2005 (in GURI n°210 del 9/9/05) è stato approvato lo schema di convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato anche presso gli enti locali. In particolare con detta convenzione quest’ultimi sono autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell’Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell’archivio.
· Bando per “Completamento rete stradale” – misura 6.01 POR Sicilia
(01.09.05) E’ stato pubblicato sulla GURI n°36 del 9/8/2005 il Bando dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. per la selezione degli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale” a valere sulla misura 6.01 del POR Siciliana 2000/2006.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del citato Assessorato www.regione.sicilia.it /lavori pubblici.
La scadenza è fissata al 90° giorno dalla pubblicazione nella predetta GURS avvenuta il 26/8/2005.
· Stabilite dalla Regione le modalità per l’erogazione del “Buono Socio-Sanitario”
Pubblicato sulla GURS n°30 del 14/7/2005 il Decreto Presidenziale del 7/7/2005, con cui vengono stabili criteri e modalità di erogazione del buono socio-sanitario in favore delle famiglie con anziani non autosufficienti o con disabili gravi.
· Pubblicato dal CNIPA l’Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti di erogazione di servizi in favore dei piccoli Comuni.
E’ stato pubblicato dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) l’avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all’erogazione di servizi in forma associata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.cnipa.gov.it e la scadenza di presentazione delle istanze è fissata al 31 ottobre 2005.
· Pubblicato dal CNIPA l’Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti di erogazione di servizi in favore dei piccoli Comuni.
E’ stato pubblicato dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) l’avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all’erogazione di servizi in forma associata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.cnipa.gov.it e la scadenza di presentazione delle istanze è fissata al 31 ottobre 2005.
· Pubblicato dall’Assessorato al Bilancio l’Avviso per la promozione di proposte di Centri Servizi Territoriali.
E’ stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale al Bilancio (www.regione.sicilia.it/bilancio) l’”Avviso CST”, che ha come obiettivo quello di garantire la diffusione dei servizi innovativi, al fine di realizzare fra i Comuni medio-piccoli ed il resto delle istituzioni un efficace sistema di diffusione delle soluzioni di e-government tramite la formazione di appositi Centri di Servizio Territoriali.
Le proposte dovranno pervenire all’Assessorato al Bilancio entro il giorno 8 Settembre 2005.
· Opportunità per i Comuni di applicare aliquote ICI al di sotto del minimo
(01.09.05) L’art 5/bis della legge n°148 del 26/7/2005 ha consentito ai Comuni di deliberare aliquote ICI dall’01/1/2006 al di sotto del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ma solo a condizione che il gettito complessivo dell’imposta rimanga invariato in seguito ad un contestuale aumento, anche superiore al 7 mille, applicabile alle aree edificabili.
· Raccolta separata per gli elettrodomestici
(01.09.05) In virtù del D.Lgs. n°151/05, che ha recepito le direttive europee n°95 e n°96 del 2002 e che è entrato in vigore i13 agosto u.s., è vietato buttare gli elettrodomestici come rifiuti comuni. Ai produttori viene obbligato di apporre un apposito simbolo sugli imballaggi ed ai consumatori deve essere consentito di restituire gratuitamente ai negozi dove effettuano l’acquisto degli elettrodomestici nuovi. In caso di violazioni a detta imposizione, la norma prevede delle severe sanzioni.
·
Pubblicata sulla GURS la nuova Legge
Regionale elettorale.
(04.07.05) E’ stata pubblicata sulla GURS n°25 del
3/6/2005
·
Approvato con modifiche
il D.L. n°44/05 recante “Disposizioni urgenti per gli ee.ll.”
(04.07.05) Pubblicato sulla GURI il D.L. n°44/05 che è
stato convertito con modificazioni nella legge n°88 del 31/5/2005. La norma era
stata oggetto di profonde modifiche nel passaggio al Senato, che aveva
apportato importanti modifiche all’attuale T.U. n°267/00, con particolare
riferimento a nuovi poteri e funzioni attribuiti ai Consigli Comunali in
materia urbanistica, assunzioni di mutui, incompatibilità nell’assunzione di
cariche pubbliche e di approvazioni di progetti di
opere pubbliche; nel passaggio definitivo
·
Negli enti locali le comunicazioni via mail
Con la pubblicazione del D.Lgs.
n°82/05 in materia di Codice della P.A. digitale, è stato
fissato all’1/1/2006 le innovazioni operative in materia di validità dei
documenti informatici trasmessi anche in modo elettronico, riconoscendo piena
validità alla pari di quelli cartacei.
·
Gli
incarichi di progettazione nella nuova previsione della legge comunitaria 2004.
La legge n°62/2005 (Legge Comunitaria 2004) ha previsto che gli incarichi di progettazione sotto i 100 mila euro debbano essere affidati tramite procedure selettive, al fine di realizzare massima trasparenza nelle procedure di valutazione. Quindi viene posto un limite all’incarico fiduciario previsto dall’art.17 della L.109/94.
· Approvato il Modello di Dichiarazione ICI per l’anno 2004
(01.06.05) Approvato con decreto del Ministro dell’Economia del 15/4/2005 il nuovo modello della Dichiarazione ICI da valere per l’anno 2004 e che dovrà essere presentato entro il 31/7/2005 e con cui debbono essere dichiarati gli immobili acquistati nel 2004 e quelli per cui si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, nonché gli immobili che sono stati oggetto di domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art.32 del D.L. n°269/2003.
· Fissate le regole per la trasmissione della Posta Elettronica
(01.06.05) E’ stato pubblicato il DPR n°68 dell’11/2/2005 sulla GURI n°97 del 28/4/2005, con cui è stato approvato il Regolamento che stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici tramite posta elettronica.
· Stabilite dalla Regione le modalità per l’erogazione del bonus per il figlio
Pubblicato sulla GURS n°19 del 6/5/2005 il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali con cui vengono stabili criteri e modalità di erogazione del bonus previsto dall’art.6 della L.R. 31/7/2003, n°10.
Il D.L. n°35/05 sulla
c.d. “competitività”, convertito dal Senato, regola il nuovo “silenzio-assenso”
(13.05.05) Con la conversione in legge da parte del Senato, il D.L.
sulla “competitività” apporta della novità importanti per le pubbliche
amministrazioni, tra cui prevede che la regola del “silenzio-assenso” esplica i
suoi effetti entro i 90 giorni dall’istanza del cittadino non seguita dalla
relativa risposta e che quindi si intende accolta.
·
Firmato il D.A.
(Bilancio ed Autonomie Locali) di determinazione dei criteri e dei parametri
per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali per l’anno 2005
·
Riparto in favore dei
Comuni della quota del 5% del Fondo delle Autonomie.
(04.04.05) E’ stato pubblicato nella GURS n°12 del
25/3/2005 il Decreto 7/3/2005 con cui l’Assessore alle Autonomie Locali ha
ripartito la somma pari al 5% del Fondo delle Autonomie in favore dei Comuni
come segue:
·
€.9.000.000,00
per contributi per la promozione e/o gestione e realizzazione di forme
associative, in aggiunta a quanto erogato dallo Stato;
·
€.1.900.000,00 per
contributi per l’istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio delle
spiagge;
·
€.4.500.000,00
per contributi ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
colpiti da eventi calamitosi;
·
€.25.000.000,00 per
contributi in favore di comuni che versano in particolare condizione di disagio
sulla base di particolare progetti di risanamento e di
sviluppo economico e sociale.
·
Modalità per la richiesta di contributi
vari in favore dei comuni.
(04.04.05) Sono stati pubblicati nella GURS n°12 del
25/3/2005 i Decreti Assessoriali del 7/3/2005 con cui
l’Assessore alle Autonomie Locali ha determinato le modalità per la richiesta
dei contributi sopra citati.
·
Con la conversione del Decreto “Milleproroghe”, bilanci al 31 Marzo
E’ stato convertito nella legge n°26 del 4/3/2005 (in GURI n°50 del
2/3/2005) il D.L. n°314/2004, che, fra l’altro, fissa al 31 marzo 2005 il
termine ultimo entro cui gli enti locali dovranno deliberare i bilanci di
previsione per l’esercizio in corso.
·
Modificata la legge n°241/90 sul
procedimento amministrativo
Con la legge n°15 dell’11/02/2005 (in GURI n°42 del 21/2/05), è stata in parte modificata la legge n°241/90 sul procedimento amministrativo (c.d. “legge sulla trasparenza”).
Viene prevista la possibilità di annullare i provvedimenti illegittimi o di convalidarli a fronte di ragioni di interesse pubblico. Ciò facendo seguito a quanto di già recentemente previsto dall’art.1-comma 136- della L.311/2004 /Legge Finanziaria), che aveva previsto questa possibilità per le pubbliche amministrazioni anche nelle ipotesi in cui gli atti illegittimi avevano prodotto effetti.
26/01/2005
·
Pubblicato il Decreto di individuazione
della spesa media pro-capite
E’ stato approvato da parte
del Ministero dell’Economia il decreto n°2594 del 26/01/2005, con cui, a norma
del comma n°22 della L.311/04 (Legge Finanziaria), viene individuata la spesa media pro-capite per ciascuna classe di appartenenza degli
enti locali tenuti al Patto di Stabilità ( da oltre i 3.000 abitanti). Con tali
indicatori viene stabilita la percentuale entro cui
potrà essere aumentata la spesa dell’esercizio corrente rispetto alla media del
2001/2003.
31/12/2004
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Approvata la nuova Legge Finanziaria 2005
E’ stata approvata in maniera definitiva dai due rami del Parlamento la nuova legge finanziaria per il 2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Il provvedimento, che si compone di un solo articolo e di 572 commi, è stato pubblicato sulla GURI n°306 del 31/12/2004-suppl. ord.- e può essere visionato tramite questo nostro sito.
31/12/2004
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Approvata dall’A.R.S.
la legge Finanziaria 2005
E’ stata anche approvata dall’A.R.S. la legge Finanziaria regionale, recante “Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l’anno
Il provvedimento, che si compone di un 130 articoli, è stato pubblicato sulla GURS n°56 – parte prima- del 31/12/2004 e può essere visionato anche tramite questo nostro sito.
Si segnalano di seguito gli articoli che interessano gli enti locali:
Art.11 (Determinazione e riscossione della tariffa per la
gestione del ciclo dei rifiuti urbani)
Art.12 (Definizione
delle pratiche per il condono edilizio)
Art.16 (Servizio riscossione tributi ed accesso dei concessionari
all’anagrafe comunale)
Art.17 (Attribuzione
somme alle province per la erogazione dei servizi
socio-assistenziali)
Art.23 (Modifiche
alla L.R. n°10/91-Disposizioni per la
funzionalità dell’attività amministrativa)
Art.24 (Comunicazione
di inizio attività economiche)
Art.27 (Locazione
finanziaria per beni immobili di utilità pubblica)
Art.30 (
Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005/2007)
Art.31 (Assegnazioni
premiali)
Art.32 (Consolidamento
e realizzazioni di palazzi municipali)
Art.33 (Superamento
barriere architettoniche di edifici privati)
Art.42 (Acquisto
di beni e servizi)
Art.48 (Organi
di controllo)
Art.53 (Controllo
sugli atti degli enti vigilati)
Art.55 (Accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario)
Art.56 (Distretti
produttivi)
Art.70 (Fondo
di rotazione per la progettazione degli enti locali)
Artt.71-73-74-75 (Fondo unico per il precariato e prosecuzione
attività LSU)
Art.77 (Applicazione
disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali)
Art.111
(Applicazione della L.150/2000 sulla comunicazione
pubblica)
Art.112
(Interpretazione autentica del comma 3^ dell’art.3 della L.R. n°7/92 in materia di
rieleggibilità
del Sindaco)
Art.126
(Modifiche alla L.R. n°7/2002 e succ. mod. ed integr. In materia di
costituzione dell’Ufficio Regionale per l’espletamento delle gare d’appalto di
lavori pubblici)
Art.127
–comma 56 -(Patto di stabilità regionale)
Art.127-comma 68 – (Fondo per i provvedimenti dell’A.G. minorile)
30/12/2004
·
Entro il 28 Febbraio 2005 l’approvazione
dei bilanci degli ee.ll.
Con il D.L. n°314 del
30/12/2004 (pubblicato sulla GURI n°306 del
31/12/2004) è stato fissato al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005.
23/12/2004
·
Prorogata la scadenza dell’adozione delle
misure minime di sicurezza (DPS),
Con il D.L. n°266/2004 (pubblicato sulla GURI n°264 del 10/11/2004) è stata prorogata al 30/6/2005 la scadenza per l’adeguamento delle misure minime di sicurezza relative al trattamento dei dati personali dal 31/12/2004.
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Pubblicato il Decreto sui trasferimenti
alle Unioni di Comuni
Con il Decreto 1/10/2004 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla GURI del 2/12/2004, è stato modificato il il decreto precedente n°318 del 1/2/2000 concernente i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per le Unioni e le fusioni tra Comuni, ai fini di realizzare una ordinata gestione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2004.
31/10/2004
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Approvata dall’A.R.S.
la legge sul “Condono Edilizio”,
E’ stata approvata dall’A.R.S. la legge sul “Condono Edilizio”, nell’ambito del provvedimento di variazione di bilancio, che era stata prescritta dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Il provvedimento non è stato ancora pubblicato sulla GURS per la nota azione d’impugnativa operata dal Commissario dello Stato su molte parti della legge e quindi non sono ancora ufficialmente note le modalità operative della presentazione delle domande di condono in Sicilia.
31/10/2004
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Modificati i
parametri per l’iscrizione all’albo degli appaltatori dei servizi tributari
locali.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13/7/2004, pubblicato sulla GRUI n°237 dell’8/10/2004, sono state aumentate le misure minime di capitale sociale che debbano possedere le società che intendono iscriversi nell’albo previsto dall’art.53 del D.Lgs, n°446/97 istituito presso il Dipartimento delle Politiche fiscali, al fine di assumere in appalto da parte dei Comuni e delle Province le attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate.
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Trasferimenti Regionali per gli Enti
Locali per il 2004.
Con decreto del 20 luglio 2004,
l’Assessorato regionale alla famiglia ed alle Autonomie Locali è stato
predisposta l’assegnazione e la contestuale emissione
dei relativi mandati di pagamento della prima anticipazione, pari a 6/12^ sui
fondi del bilancio regionale corrente in favore dei Comuni e delle Province
Regionali.
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Modalità di trasmissione telematica dei
dati contabili alla Corte dei Conti.
Con decreto 24/6/2004 del
Ministero dell’Interno, sono stati approvato le modalità, i tempi ed il
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili
degli enti locali alla Corte dei Conti, unitamente alle informazioni relative al rispetto del “Patto di Stabilità interno”,
nonché i certificati del Conto Preventivo e Consuntivo, come richiesto dall’art.28 della L.n°289/2002.
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Prorogati i termini del Condono
Edilizio.
Con la legge 30/7/2004,
n°191 (pubblicata sulla G.U. n°178 del 31/7/2004) è stata ridefinita la
disciplina degli illeciti edilizi.
In particolare è stato
spostato al 10 dicembre 2004 il termine di presentazione delle istanze di condono per gli abusi edilizi previsti dalla
legge n°326/04.
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Approvati i
certificati per le richieste di contributi spettanti alle Unioni dei Comuni.
Con decreto del Capo
Dipartimento per gli affari interni del Ministero dell’Interno
del 2/8/2004 sono stati approvati i certificati tramite i quali le
Unioni dei Comuni indicano i servizi svolti in forma associata e le eventuali
variazioni, ai fini dell’assegnazione del contributo statale per l’esercizio
2004.
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Riparto Fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale.
Con DDG dell’Assessorato
alle Autonomie Locali n°1489 del 3/6/2004, è stato effettuato
il riparto delle somme in favore dei Comuni, ai sensi dell’art.13 della L.R. n°17/1990.
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Contributi in favore delle famiglie di
nuova costituzione.
Con D.A.
n°1571 del 14/6/2004, sono stati disposti i criteri, i parametri e le modalità
d’accesso al contributo regionale in favore delle famiglie di nuova
costituzione.
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Le dimissioni del Consigliere Comunale
per delega solo se autenticata.
L’articolo 3 del D.L.
n°80/2004, che detta disposizioni urgenti in materia
di enti locali, stabilisce che nell’ipotesi in cui le dimissioni da Consigliere
Comunale non siano presentate direttamente al protocollo dell’Ente
dall’interessato, l’eventuale persona delegata ha di bisogno di apposito atto
di delega autenticata dal notaio.
· Approvata la disciplina ed il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie Locali.
Con decreto presidenziale dell’8/3/20048 (pubblicato sulla GURS n°24 del 4/6/2004) è stato approvato il regolamento di funzionamento della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.
Il decreto prevede la costituzione, la composizione, le funzioni e le sessioni di lavoro dell’organo consultivo.