STATUTO DELL'A.S.A.E.L.
(Testo approvato dai soci fondatori unitamente all'atto costitutivo, con rogito in Notar F. Chiazzese da Palermo del 3/4/1969, rep. 24502, ivi registrato il 22/4/1969 e successivamente modificato negli artt. 2 e 3 dell'Assemblea Generale dei soci nella seduta del 23/12/1974; negli artt. 3,5,10,11 nelle sedute del 22/5/1981 e del 21/11/1992; ulteriormente modificato negli artt. 2,3,4,5,6,8,10,11,15,19 dall'Assemblea Generale dei Soci tenuta a Palermo il 12 giugno 1995, e da ultimo con verbale di Assemblea Straordinaria in Notar Andrea Sorrentino da Bisacquino del 24/6/1998, rep. 49048; infine modificato dall'Assemblea Generale dei Soci tenutasi a Palermo il 26 giugno 2003 negli artt.1-2-3-7-10-11-18-21-23 e 24).
TITOLO I - DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 1 - E' costituita in Palermo l'Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, [aderente alla Federazione Italiana Amministratori Enti Locali].
ART. 2 - L'Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali (A.S.A.E.L.) non ha fini di lucro; essa ha lo scopo di agevolare l'incontro di esperienze conseguite da Enti Locali ed Amministratori impegnati in posizione di varia responsabilità nella vita pubblica.
L'A.S.A.E.L. si propone, altresì di :
affiancare gli Enti Locali e gli Amministratori nell'attuazione dei loro compiti in seno alle Comunità locali;
approfondire lo studio dei problemi che maggiormente interessano la vita degli Enti Locali, promuovendo il loro sviluppo;
promuovere seminari di studio, convegni, dibattiti e corsi di formazione per amministratori ed operatori degli Enti Locali, anche su incarichi di Enti pubblici, curare pubblicazioni di testi normativi riguardanti gli Enti Locali;
mantenere gli opportuni contatti con gli Organi competenti al fine di dare attuazione agli indirizzi ed agli orientamenti espressi;
assistere i soci per la trattazione dei problemi e questioni relativi al loro mandato, avvalendosi all'uopo di esperti e studiosi nelle materie del diritto degli Enti Locali. In questo senso l'Associazione potrà stipulare con quest'ultimi apposite convenzioni per fornire una costante consulenza o ricevere gli incarichi previsti dall'art. 14 della L.R. 26/08/1992 n. 7;
svolgere ogni iniziativa di interlocuzione politica nei confronti delle Pubbliche Istituzioni regionali e nazionali, interpretando le esigenze e le necessità delle autonomie locali.
TITOLO II - DEI SOCI
ART. 3 - Dell'Associazione possono far parte Enti Locali (Comuni, Province, Comunità Montane, Consorzi-comprensori, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Municipalizzate, Consigli Circoscrizionali, Unioni di Comuni, ecc.); possono, altresì chiedere l'iscrizione Amministratori di Enti Locali, in carica o che già abbiano ricoperto tale pubblica funzione elettiva; i dipendenti degli Enti Locali ed in genere chiunque sia interessato alle problematiche politico-amministrative delle Autonomie Locali, che accettino gli scopi fondamentali dell'Associazione ed offrano ampie garanzie di democraticità.
La qualità di socio si acquista a seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione di cui al comma precedente da parte della Giunta Esecutiva.
Il Socio è tenuto al versamento di contributi per sostenere l'attività dell'Associazione.
Il contributo è previsto annualmente nella seguente misura:
Il mancato versamento del contribuito annuale comporta la perdita della qualità di socio.
TITOLO III - DEGLI ORGANI
ART. 4 - Sono Organi dell'Associazione:
ART. 5 - L'Assemblea generale dei soci ha il compito di:
ART. 6 - L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria ogni due anni ed in via straordinaria qualora ne faccia richiesta la metà dei componenti il Consiglio regionale o i Presidenti della metà più una delle Sezioni Provinciali regolarmente costituite dal Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un ventesimo dei membri. Ai fini della presenza si tiene conto anche delle deleghe.
L'Assemblea congressuale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 7 - Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti delle Sezioni provinciali regolarmente costituite e da venti membri eletti dall'Assemblea e scelti fra tutti i soci e dura in carica cinque anni.
In caso di assenza o impedimento del loro Presidente, le Sezioni Provinciali possono essere rappresentate da altro membro del Consiglio provinciale.
I membri designati dall'Assemblea sono eletti a maggioranza semplice e con voto limitato a due terzi dei membri stessi.
E' in facoltà del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Esecutiva, cooptare sino ad ulteriore cinque membri, individuati fra Amministratori dei Comuni, delle Province e della Regione.
In caso di dimissioni o di decadenza i membri elettivi sono sostituiti da coloro che li seguivano nei risultati della votazione dell'Assemblea e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti.
ART.8 - Il Consiglio Regionale ha il compito di :
ART.9 - Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà dei componenti.
ART.10 - Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Regionale ed ha il compito di:
ART.11 -La Giunta Esecutiva si compone, oltre che dal Presidente dell'Associazione che la presiede, di un Vice Presidente, di un Segretario, di un Tesoriere e da cinque componenti.
I membri della Giunta partecipano alle riunioni del Consiglio.
Alla Giunta Esecutiva compete la gestione ordinaria dell'Associazione, le nomine e l'affidamento degli incarichi, la predisposizione del programma annuale delle attività e dei bilanci, di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere ed al Segretario dell'Associazione può essere riconosciuta un'indennità di carica, con apposito deliberato del Consiglio Regionale.
ART.12 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'impedimento o d'assenza dello stesso e con sua delega.
ART.13 - Il Segretario ha il compito di curare l'esecuzione delle decisioni della Giunta e di redigere e curare i verbali del Consiglio e della Giunta, di curare la corrispondenza e l'organizzazione dell'Associazione.
ART.14 - Il Tesoriere è l'economo dell'Associazione e deve tenere in appositi registri il conto delle entrate e delle spese. Deve inoltre preparare la relazione finanziaria annuale.
ART.15 -Il Collegio dei Garanti, eletto su proposta del Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta, è l'organo giurisdizionale dell'Associazione ed ha il compito di:
ART.16 - Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, la cui carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi elettivi.
Il Collegio elegge nel suo senso un Presidente.
Le deliberazioni di detto organo sono assunte a maggioranza.
TITOLO IV - Disposizioni Finali
ART.17 - L'Assemblea generale dei soci elegge, di volta in volta, nel proprio seno, un Presidente e un Segretario.
ART.18 - Le elezioni di tutte le cariche collegiali avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza semplice con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto sulle maggioranze.
Con espressa determinazione dell'organo deliberante può tuttavia procedersi alle elezioni degli organi "per acclamazione", su di una apposita proposta avanzata da un componente.
ART.19 - Le deliberazioni del Consiglio Regionale, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Garanti sono adottate a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART.20 - Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere adottate dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio o di un terzo dei soci.
ART.21 - Tutte le cariche elettive durano un quinquennio. Gli Organi tuttavia fino al loro completo rinnovo continuano a svolgere legittimamente le loro funzioni al fine di assicurare la funzionalità e la regolarità della vita dell'Associazione.
ART.22 - Ai sensi e per gli effetti della disposizioni contenute nel D.Lgs. n°460/97, si intendono inserite nel presente Statuto le seguenti clausole:
a)divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art.5, comma 4 quinques, lett. b);
c)disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla via associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (art.5, comma 4, quinques, lettera c);
d)eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ( art.5, comma 4, quinques, lett.e);
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa (art.5, comma 4, quinques, lett.f).
ART.23 - Le modifiche apportate dall'art.3, comma 4°, lettere B e C e l'inserimento del comma 5°, nonché le modifiche apportate all'art.21, hanno efficacia dall'esercizio sociale 1999, con le successive modifiche apportate.
ART.24 - Si prende atto di quanto di già deliberato dal Consiglio Regionale a proposito della facoltà prevista dal 4^ comma dell'art.11 del presente Statuto.
ART.25 - Per tutte le questioni non previste dal presente statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.