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Archivio news
12.06.2024
SECONDO LA CASSAZIONE UNA PARTICOLARE RESPONSABILITÀ INCOMBE SUL RESPONSABILE TECNICO DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.
Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».
È stata depositata lo scorso 18 aprile la sentenza n. 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali.
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07.05.2026
CASE VACANZA, I COMUNI POSSONO IMPORRE STANDARD QUALITATIVI
I Comuni possono subordinare le locazioni turistiche a requisiti come la dotazione di parcheggi o altre condizioni urbanistiche e di sicurezza, purché sorretti da motivi di...
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06.05.2026
IL CONVEGNO DELL'ASAEL A PARTANNA(TP) SU "RAPPORTO SCUOLA-ENTE LOCALE"
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06.05.2026
IL CONVEGNO DELL'ASAEL A PARTANNA(TP) SU "RAPPORTO SCUOLA-ENTE LOCALE"
Molto partecipato oggi il Convegno dell'Asael a Partanna (Tp) sul tema del "RAPPORTO SCUOLA-ENTE LOCALE"...
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29.04.2026
PIANO DI RIEQUILIBRIO, CI «RIPENSA» L’ENTE CHE NE VALUTA L’IMPERCORRIBILITÀ
Deve ritenersi immune da vizi la decisione dell’ente locale di dichiarare il dissesto se, una volta deliberato il ricorso al piano di riequilibrio e prima di...
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